RIMBORSO VOLO CANCELLATO
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QUANDO SI PARLA DI VOLO CANCELLATO?
Si parla di volo cancellato quando un volo, originariamente programmato dal vettore aereo e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
Il Regolamento Comunitario 261/2004, art. 5 indica precise forme di tutela per i passeggeri in caso di volo cancellato.
CHI HA DIRITTO ALLE FORME DI TUTELA?
Le tutele si applicano:
Voli di linea in partenza da un aeroporto comunitario;
Voli di linea operati ESCLUSIVAMENTE da vettori comunitari se in partenza da un aeroporto ubicato in un Paese fuori dall’Unine Europea.
Non si applicano:
ai voli in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione in un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.
Per poter far valere i propri diritti i passeggeri devono:
Essere titolari di un biglietto aereo;
Avere una prenotazione confermata;
Aver effettuato le regolari operazioni d’imbarco in linea con i dettami della compagnia aerea scelta.
Tali tutele sono previste anche in caso di trasferimento del passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Non ha diritto alle forme di tutela disposte dal Regolamento Comunitario 261/2004:
Il passeggero che viaggia gratuitamente o a tariffe ridotte inaccessibili;
Il Passeggero a cui viene negato l’imbarco in caso di documenti di viaggio non validi, per motivi di salute o di sicurezza (propria e altrui).
DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI VOLO CANCELLATO
Ai sensi del Regolamento Comunitario 261/2004, in caso di volo cancellato i passeggeri
hanno diritto a:
scelta tra le seguenti tre opzioni:
– rimborso del prezzo del biglietto non sfruttato
– imbarco su un volo alternativo il prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva ma comunque più conveniente per il passeggero.
assistenza
– somministrazione di pasti e bevande in maniera congrua all’attesa;
– sistemazione in albergo, nel caso risulti necessario un pernottamento in hotel o altra struttura alberghiera, per permettere al passeggero di usufruire del nuovo volo messo a disposizione dalla compagnia aerea;
– spostamenti da / per l’aeroporto;
– chiamate, sms, fax o email.
compensazione pecuniaria (Viene determinata in base alla distanza chilometrica percorsa):
Tratte aeree intracomunitarie
DISTANZA IN KM | COMPENSAZIONE PECUNIARIA |
Inferiore o pari a 1500 km | € 250 |
Superiore a 1500 km | € 400 |
Tratte aeree extracomunitarie
DISTANZA IN KM | COMPENSAZIONE PECUNIARIA |
Inferiore o pari a 1500 km | € 250 |
Compresa tra i 1500 km e 3500 km | € 400 |
Superiore a 3500 km | € 600 |
La compensazione pecuniaria NON è dovuta nel caso in cui:
qualora la compagnia aerea riesca a dimostrare che il la cancellazione del volo sia stata determinata da una o più circostanze eccezionali (avverse condizioni meteo, scioperi, restrizioni del traffico aereo, ecc.. come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
il passeggero sia stato informato della cancellazione:
– con un preavviso di almeno 14 giorni;
– nel periodo compreso tra 14 e 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario inizialmente previsto e con arrivo a destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario inizialmente previsto;
– o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto.
